Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.
Durata delle nuove norme.
Le nuove norme sono in vigore dal giorno 11 settembre 2021 sino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Al comma 1 è stato precisato che la normativa del certificato verde Covid-19 si applica anche ai servizi educativi oltre che alle scuole di infanzia e che le verifiche debbono essere effettuate dai responsabili dei servizi educativi.
Al comma 2 è stata introdotta la estensione del possesso e dell’obbligo di esibire il certificato verde da parte di chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche ed educative e formative Tale obbligo è pertanto da intendersi esteso non solo al personale dipendente della scuola e/o dei servizi educativi (personale docente, educativo, ausiliario e di segreteria) ma anche ai genitori dei bambini e a chiunque anche occasionalmente accede ai locali scolastici (ad. es. manutentori, fornitori, professionisti, insegnanti di attività integrative quali educazione musicale, attività motoria, e similari, personale che gestisce mense e servizi di pulizia in appalto).
La disposizione di cui al primo periodo (obbligo di possedere e mostrare il certificato verde) non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)”.
Al comma 4 secondo periodo è stato precisato che “Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro
Ciò vuole dire che nel caso ad esempio di appalti dati ad imprese o professionisti per l’attività di mensa, di pulizia, di pre-post scuola, di attività integrative, anche se svolte da persone dipendenti non dei servizi educativi o scolastici, la verifica del possesso del certificato verde deve essere fatta sia dai responsabili dei servizi educativi, ed infanzia dove viene svolto il servizio o la prestazione, sia dai rispettivi datori di lavoro.
Si sottolinea che è fatto obbligo ai dirigenti scolastici, dei servizi educativi e ai responsabili delegati il controllo e la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), secondo le modalità utilizzate per il controllo del Green pass del personale, fino alla conclusione dello stato di emergenza previsto ora al 31 dicembre 2021.
Cordiali saluti.
Nettuno 13/09/2021
La coordinatrice delle attività educative e didattiche
Zivacudis Aurora Fabiana
(firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.39/93)